Importanti novità dal decreto cessioni, per i proprietari di edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti: per completare i lavori che consentono di beneficiare del Superbonus 110% hanno tempo fino al 30 settembre 2023; orizzonte temporale di dieci anni anziché quattro, per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi per le spese sostenute nel 2022; “remissione in bonis” con sanzione di € 250, per le opzioni di sconto in fattura/cessione del credito relative allo scorso anno, non trasmesse entro la precedente scadenza di fine marzo, se inviate all’Agenzia delle entrate entro fine novembre.
Il provvedimento contiene misure urgenti in materia di cessione dei crediti, la disciplina in virtù per la quale, per una serie di interventi che vanno dal recupero del patrimonio edilizio al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, il contribuente che li attua ha la possibilità di scegliere la modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale ad essi conseguente. Anziché avvalersi della procedura tradizionale, ossia utilizzare la detrazione spettante nella dichiarazione dei redditi, lo stesso contribuente può richiedere al fornitore del servizio lo sconto sul corrispettivo dovuto (cd sconto in fattura), oppure, cedere il credito d’imposta di pari ammontare a terzi soggetti, tra i quali istituti di credito, Poste, intermediari finanziari.
Dal 17 febbraio 2023 non è più consentito optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito in relazione agli interventi:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficientamento energetico degli edifici;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Il divieto non si applica alle spese sostenute per interventi rientranti nella disciplina del Superbonus, in relazione ai quali, prima della data di entrata in vigore del “decreto cessioni”, risultino rispettati i seguenti requisiti:
- è stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila);
- in caso di interventi effettuati dai condomìni, è stata adottata la delibera di approvazione dei lavori e presentata la Cila;
- in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Niente stop allo sconto in fattura ed alla cessione del credito anche per le spese sostenute in relazione ad interventi non rientranti nella disciplina del Superbonus, per i quali prima del 17 febbraio 2023:
- è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo o se non necessaria, sono già iniziati i lavori;
- è stato registrato il preliminare o stipulato il contratto di compravendita dell’immobile, in caso di detrazione spettante per l’acquisto di immobili appartenenti ad edifici completamente ristrutturati, ovvero situati in comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3.
La conversione in legge del decreto ha portato alcune novità:
- il termine entro il quale sono ancora agevolate al 110% le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, o sulle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, sempreché al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, viene spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023;
- a partire dal periodo d’imposta 2023, anche la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del superbonus, il contribuente potrà ripartire in dieci quote annuali di pari importo, anziché le canoniche quattro, la detrazione complessivamente spettante. La scelta, opzionabile dai contribuenti che non hanno sufficiente capienza fiscale, è irrevocabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Unica condizione posta è che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi, ovvero, quella da presentare quest’anno.
- possono avvalersi della cd “remissione in bonis”, pagando la sanzione di € 250, anche i contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023, senza quindi rispettare il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022, ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 novembre 2023.
- possono avvalersi della cd “remissione in bonis”, pagando la sanzione di € 250, anche i contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023, senza quindi rispettare il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022, ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 novembre 2023.