730-2023 INTEGRATIVO

Il 730 integrativo è il modello che permette al contribuente di correggere eventuali errori commessi a proprio sfavore nel 730 originario: ad esempio non attribuendosi dei benefici fiscali spettanti, o magari dichiarando determinati redditi in misura più elevata. Da questi errori, in pratica, scaturisce sempre una situazione svantaggiosa per il contribuente, cioè una situazione fiscale da cui deriva o un debito maggiore oppure un rimborso inferiore al dovuto.

Per correggere allora questo tipo di situazione, occorre fare un 730 integrativo, la cui scadenza è fissata ogni anno al 25 ottobre.
Attraverso la dichiarazione integrativa si vanno quindi a sanare gli errori o le omissioni commessi nel 730 originario, facendo così emergere una condizione di maggior credito o minor debito rispetto a quella risultante dalla dichiarazione errata.
Infine la presentazione del modello integrativo è ammessa anche per correggere semplicemente i dati del sostituto d’imposta. 

Nello specifico esistono tre diverse tipologie di 730 integrativo:

  • con codice 1, per correggere redditi dichiarati in eccesso, oppure per inserire oneri detraibili o deducibili dimenticati in precedenza. Il contribuente deve presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato obbligatoriamente ad un CAF. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo per correggere il modello precompilato deve esibire la documentazione necessaria al Caf per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.
  • con codice 2, detto anche di tipo “neutro”, per correggere soltanto i riferimenti del sostituto d’imposta. Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
  • con codice 3, per correggere contemporaneamente sia i dati del sostituto d’imposta che i redditi computati in eccesso o gli oneri detraibili e deducibili. Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.