UNICO PERSONE FISICHE

Che cos’è

Il Modello Unico è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.
Nel modello Unico, diversamente come accade con il modello 730 nel quale i conguagli vengono effettuati nella busta paga o rateo di pensione tramite il sostituto d’imposta, i versamenti delle imposte devono essere eseguiti direttamente dal contribuente attraverso il modello F24.
La compilazione può essere fatta direttamente dal contribuente stesso o può essere richiesta assistenza alla compilazione ai CAF, ai professionisti e agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate appositamente abilitati a svolgere questa attività.

Chi può utilizzarlo

Tutti i contribuenti, se sono persone fisiche, possono utilizzare il modello Unico.
Il Modello UNICO Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi all’anno considerato sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non sussiste tale obbligo.

Chi è obbligato a utilizzarlo

Sono obbligati a utilizzare il modello Unico PF i contribuenti che:

  • nell’anno precedente (cioè, quello oggetto di dichiarazione) hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia;
  • nell’anno di presentazione della dichiarazione percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad esempio collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
  • devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
  • sono lavoratori con contratto a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro, al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato, è cessato (sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d’imposta che potrà effettuare i conguagli).

Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico PF:

  • il quadro RM, che deve essere presentato, fra l’altro, dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero, per il calcolo dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sulle attività detenute all’estero (IVAFE);
  • il quadro RT, per dichiarare alcune plusvalenze finanziarie;
  • il quadro RW, che va presentato per indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché i trasferimenti effettuati, nel corso dell’anno precedente, per un importo complessivo superiore a 10.000 euro.

Dove e quando va presentato

Il modello Unico deve essere presentato, in via telematica, entro il 30 settembre.

La dichiarazione può essere presentata:

  • dal 2 maggio fino al 30 giugno, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di una banca o di un ufficio postale;
  • entro il 31 luglio se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente o se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati (CAF, commercialisti, ecc.) o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate

Attenzione
Queste scadenze possono subire variazioni o proroghe.

Scadenze dei versamenti

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno o entro il 16 luglio.
Per i versamenti delle imposte effettuati nel periodo compreso tra il 17 giugno e il 16 luglio è necessario applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

L’acconto IRPEF

L’acconto IRPEF deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro.

La prima rata, che costituisce il 40% dell’importo, deve essere versata entro il 16 giugno o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
La seconda rata, che costituisce il 60% dell’importo, deve essere versata entro il 30 novembre

È possibile rateizzare?

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre (secondo acconto) che deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre stesso.
Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi ed eventualmente dello 0,40 per cento nel caso in cui il primo versamento venga effettuato nel periodo compreso tra il 17 giugno ed il 16 luglio.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre

Presentazione in ritardo

  • Se il contribuente presenta Unico entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).
  • Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro).
  • La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.

In caso di errore

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi può capitare di commettere errori di vario tipo. Per esempio, il contribuente può aver dimenticato di dichiarare alcuni redditi oppure di “scalare” oneri detraibili e/o deducibili o ritenute d’acconto oppure può averli indicati in maniera non corretta.In tutti questi casi, il contribuente può correggere gli errori prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione commessa.

Le modalità per rimediare sono diverse a seconda che le correzioni avvengano prima o dopo la scadenza dei termini di presentazione di Unico.

Correzioni nei termini di presentazione

I contribuenti che hanno necessità di correggere una dichiarazione già consegnata o trasmessa, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute; nel caso i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo.
Se, al contrario, emerge un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l’anno successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in compensazione per pagare altri tributi.

Correzioni dopo la scadenza dei termini di presentazione

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione.
E’ possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) soltanto se quella originaria è stata validamente presentata; è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza.

Dichiarazione inefrativa in diminuzione

Per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, il contribuente può integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando un altro Unico PF entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”.
L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Dichiarazione integrativa in diminuzione

Per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, il contribuente può integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando un altro Unico PF entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”.
L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Dichiarazione integrativa in aumento

Il contribuente può correggere errori e omissioni che hanno determinato un minor reddito o un minor debito o un maggior credito d’imposta, presentando una “dichiarazione integrativa” (va barrata l’apposita casella sul frontespizio):

  • entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo, facendo ricorso al ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte
  • entro i termini per l’accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni (per esempio, entro il 31 dicembre 2017 si può correggere l’Unico 2013).

Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, Dpr 322/98)

Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa anche al fine di trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte.

Sanzioni

È prevista l’applicazione della sanzione del 30%:

  • per il mancato, carente o tardivo versamento delle imposte dichiarate;
  • sulle maggiori imposte dovute per gli errori riscontrati durante i controlli automatici (ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte – articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973) e i controlli formali (ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta – articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973).

Nel caso di infedele dichiarazione (ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi), la sanzione va dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito.
Se ricorrono le condizioni, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, usufruendo di sanzioni ridotte.